(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 21 del 10 aprile 2020) 
 
  (Omissis); 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il
riconoscimento,  la  valorizzazione  e  la  promozione  dei   cammini
regionali) e in particolare l'art. 5; 
  Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del
6 febbraio 2020; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  14,
comma 4, del regolamento interno della Giunta  regionale  Toscana  19
luglio 2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione della Giunta  regionale  n.  121
del 10 febbraio 2020 (Regolamento di attuazione della legge regionale
10 luglio 2018); 
  Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta del 6 marzo 2020; 
  Visto il  parere  favorevole  espresso  dalla  Seconda  Commissione
consiliare nella seduta del 3 marzo 2020; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
14, comma 4, del regolamento interno della Giunta  regionale  Toscana
19 luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  30  marzo  2000,  n.
411; 
  Considerato quanto segue: 
    1. al fine di  garantire  la  sicurezza  dei  cammini  locali  di
interesse regionale e  la  loro  qualita'  sono  previste  specifiche
caratteristiche; 
    2.  al  fine  definire  il  procedimento  amministrativo  per  la
presentazione dell'istanza di riconoscimento di un cammino locale  di
interesse regionale sono indicate le diverse fasi procedimentali; 
    3. nell'individuare i requisiti per il riconoscimento dei cammini
locali di interesse regionale si e' considerata  la  specificita'  di
tali cammini. Inoltre,  per  tener  conto  dell'eventuale  proprieta'
privata dei tratti di strada percorsi e' stata prevista la necessita'
di specifici accordi tra i comuni interessati e i proprietari privati
e per tener conto degli eventuali  tratti  ricadenti  all'interno  di
aree naturali protette e' stata prevista la richiesta di parere  agli
enti gestori delle aree naturali protette. Tale ultima previsione  e'
stata  introdotta  anche  in  considerazione  dell'impossibilita'  di
applicare la previsione di legge  che  richiedeva  il  previo  parere
degli  enti  gestori  interessati  dai  percorsi  sulla  proposta  di
regolamento, in quanto i percorsi non potranno che essere individuati
dopo l'entrata in vigore del regolamento; 
    4. nella definizione dei requisiti per  l'iscrizione  nell'elenco
delle  associazioni  dei  cammini  sono   stabilite   le   condizioni
necessarie per  garantire  l'individuazione  delle  associazioni  dei
cammini gia'  operative  e  maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale. 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento da' attuazione alla legge  regionale  10
luglio  2018,  n.  35  (Disposizioni  per   il   riconoscimento,   la
valorizzazione e la promozione  dei  cammini  regionali)  di  seguito
denominata legge.