(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 10 aprile 2020) (Omissis); Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto; Vista la legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali) e in particolare l'art. 5; Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 6 febbraio 2020; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 14, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 10 febbraio 2020 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 6 marzo 2020; Visto il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 3 marzo 2020; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 14, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2000, n. 411; Considerato quanto segue: 1. al fine di garantire la sicurezza dei cammini locali di interesse regionale e la loro qualita' sono previste specifiche caratteristiche; 2. al fine definire il procedimento amministrativo per la presentazione dell'istanza di riconoscimento di un cammino locale di interesse regionale sono indicate le diverse fasi procedimentali; 3. nell'individuare i requisiti per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale si e' considerata la specificita' di tali cammini. Inoltre, per tener conto dell'eventuale proprieta' privata dei tratti di strada percorsi e' stata prevista la necessita' di specifici accordi tra i comuni interessati e i proprietari privati e per tener conto degli eventuali tratti ricadenti all'interno di aree naturali protette e' stata prevista la richiesta di parere agli enti gestori delle aree naturali protette. Tale ultima previsione e' stata introdotta anche in considerazione dell'impossibilita' di applicare la previsione di legge che richiedeva il previo parere degli enti gestori interessati dai percorsi sulla proposta di regolamento, in quanto i percorsi non potranno che essere individuati dopo l'entrata in vigore del regolamento; 4. nella definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei cammini sono stabilite le condizioni necessarie per garantire l'individuazione delle associazioni dei cammini gia' operative e maggiormente rappresentative a livello regionale. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento da' attuazione alla legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali) di seguito denominata legge.